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Norma sugli olii d'oliva vergini ed extr[...]
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AUTORIZZAZIONE ALLO ZUCCHERAGGIO DEI VIN[...]
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Da Gennaio 2014 il ns. Laboratorio esegue Analisi melissopalinologiche e Analisi organolettiche sul Miele
Nuovi Documenti di accompagnamento dei Prodotti Vitivinicoli
Aggiornamenti in materia di pratiche enologiche in relazione
Prot.32 - 2583 13.01.2013.pdf
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Legge Regione Toscana Piscine.pdf
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Regolamento Regione Toscana piscine.pdf
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Regolamento Toscana modificato 2013.pdf
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ESTRATTO NUOVA NORMATIVA PISCINE REGIONE[...]
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CIRCOLARE DEL MINISTERO SU SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLE INDICAZIONI RIFERITE AGLI ATTESTATI DA INDICARE SU DDT e DOCO PER VINI DOC e IGP VENDUTI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE
Circ. Mipaaf Prot. N. 893 del 21.01.2013[...]
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CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI: NUOVE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA INSERIRE NEI DOCUMENTI DI TRASPORTO IN ITALIA ED ALL’ESTERO (DATA BASE E-BACCHUS)
Dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il Reg. UE 436/2009 che prevede che i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli dovranno riportare obbligatoriamente alcune indicazioni meglio chiarite dalla Circolare ICQRF n° 0017213 del 20-12-2012 ; tra queste ad esempio:
- Indicazione della attestazione (o autodichiarazione) delle DOP e delle IGP complete della denominazione;
- è richiesta l’indicazione, per DOP e IGP, del nome e della @mail dell’Organismo di Controllo che ha rilasciato le attestazioni;
- è richiesta l’indicazione del codice della denominazione dei prodotti; il codice è ottenibile consultando il nuovo archivio on-line dell’Unione Europea chiamato E-Bacchus
Deroga di Utilizzo degli attuali documenti di trasporto prenumerati (DOCO, DDT di trasporto, etc.):
La circolare ICQRF n° 0017213 del 20-12-2012 chiarisce inoltre la possibilità che vengano utilizzati i documenti ad oggi in possesso delle aziende sino al 31 luglio 2013 riportando le nuove informazioni previste dal Reg 436/09 al punto 11 (il campo relativo alle Annotazioni)
Prodotti Vitivinicoli segnalati nei Regolamenti e nelle Circolari:
- prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa
- prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa ma spediti da un piccolo produttore (come meglio specificato dalla stessa Circolare ICQRF n° 0017213 del 20-12-2012)
Riferimenti Normativi, Circolari e Link:
- E-BACCHUS: database europeo per la consultazione dei codici di registrazione dei prodotti vitivinicoli soggetti a circolazione
- ICQRF: Circolare n° 0017213 del 20-12-2012 (in applicazione del Reg. UE 314_2012)
- OCM Vino - Regolamento CE 436_2009 (in applicazione al Reg CE 479_2008)
- Reg UE 314_2012 (documenti di trasporto dei prodotti vitivinicoli e tenuta dei registri nel settore vitivinicolo)
ICQRF - circ 0017213 del 20-12-2012 - ap[...]
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OCM Vino - Reg CE 436_2009 - applicazion[...]
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Riepilogo del D.M. 11.11.2011 e del D.M. 14.06.2012
DOC. PDF C.C.I.A.A. di La Spezia RIEPILO[...]
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ALLERGENI NEL VINO (REG. CE 579/2012 DEL 29 GIUGNO 2012) -
CONTROLLI, ANALISI E OBBLIGO DI INDICAZIONE IN ETICHETTA
Con il Reg. CE 579/2012 del 29 giugno 2012 la Comunità Europea obbliga di riportare in etichetta il nome degli allergeni solo nel caso si presenti la presenza di residui.
Le etichette dovranno contenere la dicitura come ad esempio “derivati dell’uovo” e/o “derivati del latte” e potranno essere accompagnate da specifici pittogrammi che renderanno una comprensione immediata.
La norma è già entrata in vigore e verrà applicata a partire dai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve dalla vendemmia 2012 ed etichettati successivamente al 30 giugno 2012.
Il Laboratorio Enochimico Ligure è in grado di soddisfare le richieste per la ricerca degli allergeni : albumina, caseina, beta-lattoglobulina e lisozima nel rispetto di quanto previsto dall’OIV.
DOLCIFICAZIONE DELLE PARTITE DI VINO DOP GIA' CERTIFICATE (CIRCOLARE MIPAAF N. 16926 DEL 24/7/2012)
Circolare emanata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
n. 16926 del 24/7/2012, che riguarda la gestione della dolcificazione delle partite di vino Dop già certificato e stabilisce, tra le altre cose, che se la pratica di dolcificazione non ha determinato una variazione del tipo di prodotto (relativamente al tenore zuccherino residuo indicato dalle normative di riferimento), gli esami chimico-fisici a cui la partita oggetto della dolcificazione deve essere sottoposta, possono essere sostituiti dall'autocertificazione sottoscritta dall’enologo di cui alla Legge 129/1991 prevista dall’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale 11/11/2011 per gli assemblaggi della partite certificate.
EXPORT USA: NEL MIRINO IL PENCONAZOLO NEL VINO (EXPORT USA: UNDER CONTROL THE PRESENCE OF PENCONAZOLE IN THE WINE)
Recenti indagini del TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, U.S. Department of the Treasury)
hanno messo in evidenza la presenza di Penconazolo in Vini Italiani in fase di importazione.
Tali prodotti sono stati ritenuti non idonei alla commercializzazione negli U.S.A. in quanto il Penconazolo è una sostanza attiva non registrata per l’impiego su uva da vino negli Stati Uniti.
Il Penconazolo è un fungicida sistemico a largo spettro d’azione ammesso in Italia per trattamenti su diversi prodotti ortofrutticoli, tra i quali l’uva da vino.
Il Reg. CE 396/2005 e succ. mod., che fissa i LMR (limite massimo di residui) validi per il libero scambio delle merci nei paesi della Comunità Europea, prevede un LMR pari a 0.2 mg/kg per il
Penconazolo nell’uva da vino.
La regola utilizzata dal TTB è quella che dice “ciò che non è ammesso dev’essere assente/non presente”; il termine “assenza/non presenza” dal punto di vista analitico è equiparabile a quella
concentrazione non rilevabile con il metodo analitico utilizzato, infatti il TTB ha messo a punto un metodo multiresiduale (SSD:TM:201 del 2009) che gli permette di avere un limite di rilevabilità
(LOD) di 0.001 mg/kg ed un limite di quantificazione (LOQ) di 0.003 mg/kg.
Il nostro Laboratorio applica il metodo UNI EN 15662:2009, che ci permette di certificare il Penconazolo con un LOD di 0.001 mg/kg , pari a quello del TTB Americano.
DDAC E BAC: PRESENZA DI COMPOSTI DI AMMONIO QUATERNARIO (QAC) IN PRODOTTI ALIMENTARI
Negli ultimi mesi sono state riscontrate presenze, anche molto elevate, di DDAC (Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride) e di BAC (Benzalkonium Chloride) in frutta ed ortaggi, inclusi prodotti BIO, in Germania ed altri Paesi Comunitari.
DDAC e BAC rientrano nella classe dei QAC (Quaternary Ammonium Compounds) e sono molto diffusi per la disinfezione delle superfici sia in ambito industriale che alimentare. Tra le potenziali fonti di propagazione di tali residui ci sono: prodotti fitosanitari, disinfettanti, additivi per impianti di irrigazione.
Particolare attenzione è stata posta a due prodotti (Vi-Care e Biolife) regolarmente iscritti nel registro del biologico e certificati da un Ente Tedesco che ha immediatamente ritirato il certificato di conformità.
Il DDAC, inteso come principio attivo, è stato approvato con il Regolamento (EC) 1107/2009 ed è soggetto alle prescrizioni del Regolamento (EC) n° 396/2005 il quale prevede, nel caso di mancata fissazione del limite massimo ammesso (MRL), di applicare un MRL di 0.01 mg/kg per i prodotti ortofrutticoli commercializzati negli Stati membri della Comunità Europea.
I prodotti contenenti concentrazioni di BAC e DDAC superiori a 0.01 mg/kg non sono commercializzabili.
Il ns. Laboratorio, per rispondere prontamente alle esigenze del mercato, ha messo a punto un metodo per la determinazione di DDAC, BAC incluse le forme BAC-C10, BAC-C12, BAC-C14 e BAC-C16 con limite di quantificazione (LOQ) di 0.005 mg/kg.